Chi desidera essere ammesso come Socio dovra' presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:
a) cognome, nome, data di nascita e luogo, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) di accettare lo Statuto della Societa' e i regolamenti.
Se la richiesta e' fatta da Ente o persona giuridica la domanda dovra' contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attivita' che ne formano l'oggetto;
b) la qualita' della persona che ne sottoscrive la domanda;
c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda.
Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo Statuto, nonche' la deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine predetto, si intende che essa e' stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non e' tenuto a esplicare la motivazione di detto diniego.
La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati dei versamenti, la delibera diventera' inefficace.
Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Non adempiendo anche ad uno solo di tali obblighi entro un mese dalla delibera di accettazione della domanda, questa si intendera' come avvenuta.
